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	<title>Agi Servizi</title>
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	<title>Agi Servizi</title>
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		<title>Sicilia, stop al lavoro nelle ore più calde: la nuova ordinanza di Schifani per tutelare i lavoratori</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[La Regione Siciliana torna a intervenire contro i rischi legati alle ondate di calore estive. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato un&#8217;ordinanza che introduce il divieto di svolgere alcune attività lavorative all&#8217;aperto durante le ore più calde della &#8230; ]]></description>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="585" src="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/06/Progetto-senza-titolo-6-1024x585.png" alt="" class="wp-image-16194" srcset="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/06/Progetto-senza-titolo-6-1024x585.png 1024w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/06/Progetto-senza-titolo-6-300x171.png 300w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/06/Progetto-senza-titolo-6-768x439.png 768w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/06/Progetto-senza-titolo-6-600x343.png 600w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/06/Progetto-senza-titolo-6.png 1050w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="alignwide wp-block-paragraph">La Regione Siciliana torna a intervenire contro i rischi legati alle ondate di calore estive.</p>



<p class="alignwide wp-block-paragraph">Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato un&#8217;ordinanza che introduce il divieto di svolgere alcune attività lavorative all&#8217;aperto durante le ore più calde della giornata, con l&#8217;obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori esposti a temperature elevate.</p>



<p class="alignwide wp-block-paragraph">Il provvedimento, entrato in vigore il 11 giugno 2026, è valido fino al 31 agosto 2026.</p>



<p class="alignwide wp-block-paragraph">Per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall’innalzamento delle temperature, in particolare nei <strong>cantieri</strong>, in <strong>agricoltura e nel florovivaismo</strong>, nelle <strong>cave e nelle relative pertinenze</strong>, nonché nella <strong>logistica</strong>, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti “<strong>rider</strong>”), è disposto il <strong>divieto lavorativo su tutto il territorio siciliano tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <a href="https://www.worklimate.it/sceltamappa/sole">www.worklimate.it/sceltamappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”</a> ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”.</strong></p>



<p class="alignwide wp-block-paragraph">Negli ultimi anni le estati siciliane sono state caratterizzate da temperature sempre più elevate e da frequenti ondate di calore. L&#8217;esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata può provocare stress termico, disidratazione e colpi di calore, con conseguenze anche gravi per la salute dei lavoratori.</p>



<p class="alignwide wp-block-paragraph">L&#8217;ordinanza nasce proprio dall&#8217;esigenza di ridurre questi rischi e di prevenire incidenti sul lavoro causati dalle condizioni climatiche estreme.</p>



<p class="alignwide wp-block-paragraph">I datori di lavoro dovranno adottare le misure organizzative e operative idonee a ridurre i rischi di stress termico per i loro dipendenti a un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro. Lo stop alle attività non si applicherà alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ma anche in questo caso dovranno essere presi i provvedimenti necessari a ridurre i rischi di esposizione eccessiva alle alte temperature.&nbsp;</p>



<p class="alignwide wp-block-paragraph">👇🏻Clicca qui per leggere l&#8217;ordinanza completa 👇🏻</p>



<p class="alignwide wp-block-paragraph"><a href="https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2026-06/ORDINANZA%20n%20.%2001%20DISPOSIZIONI%20ATTIVITA%20LAVORATIVE%20IN%20ESPOSIZIONE%20PROLUNGATA%20AL%20CALDO.pdf">https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2026-06/ORDINANZA%20n%20.%2001%20DISPOSIZIONI%20ATTIVITA%20LAVORATIVE%20IN%20ESPOSIZIONE%20PROLUNGATA%20AL%20CALDO.pdf</a></p>



<p class="has-text-align-center alignwide wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Giornata Nazionale del MADE IN ITALY</title>
		<link>https://agiservizi.com/2026/05/07/giornata-nazionale-del-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giornata Nazionale del Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
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					<description><![CDATA[Approfondimento a cura di: Dott. Ing. Salvatore Latino, PhD&#160; Gli eventi correlati all’edizione 2026 della giornata nazionale del Made in Italy, tutt’oggi in corso di svolgimento, ci invitano a riflettere sul valore “del saper fare Italiano”.Il Made in Italy rappresenta &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><em><u>Approfondimento a cura di:</u></em></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><em>Dott. Ing. Salvatore Latino, PhD&nbsp;</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli eventi correlati all’edizione 2026 della giornata nazionale del Made in Italy, tutt’oggi in corso di svolgimento, ci invitano a riflettere sul valore “del saper fare Italiano”.<br>Il Made in Italy rappresenta da sempre uno dei simboli più riconosciuti e apprezzati nel mondo. Qualità, creatività, attenzione ai dettagli, tradizione e capacità innovativa sono elementi che caratterizzano le imprese italiane e ne rafforzano la competitività sui mercati internazionali.<br>Oggi il Made in Italy non si difende soltanto con la qualità dei prodotti e dei servizi, ma anche con la capacità delle imprese di essere solide, trasparenti, organizzate e conformi alle normative.<br>Le aziende affrontano ogni giorno sfide sempre più complesse: normative in continua evoluzione, responsabilità crescenti, sicurezza, sostenibilità, gestione dei dati e tutela della reputazione aziendale.<br>Un tema centrale della nostra attività riguarda il Modello 231, previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001.<br>Una normativa spesso sottovalutata, ma che rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare l’impresa dai rischi derivanti da determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, rafforzando allo stesso tempo la cultura etica e organizzativa interna.<br>Oggi clienti, istituti di credito, partner commerciali e stakeholder chiedono alle aziende non solo qualità, ma anche affidabilità organizzativa, trasparenza e capacità di gestione del rischio.<br>Ed è qui che AGI vuole dare il proprio contributo: accompagnare le imprese in un percorso concreto di protezione, crescita sostenibile e innovazione organizzativa.<br>Perché difendere il Made in Italy significa anche proteggere le imprese che lo rappresentano ogni giorno con competenza, responsabilità e visione del futuro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026</title>
		<link>https://agiservizi.com/2026/04/28/giornata-mondiale-per-la-salute-e-la-sicurezza-sul-lavoro-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[Approfondimento a cura di: Dott. Ing. Salvatore Latino, PhD&#160; Dott.ssa Avv. Denise Cicciarella Si celebra oggi, 28 Aprile, la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026 indetta dall’Organizzazione Internazionale&#160; del Lavoro per richiamare l’attenzione globale sui &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><em><u>Approfondimento a cura di:</u></em></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><em>Dott. Ing. Salvatore Latino, PhD&nbsp;</em></strong></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><em>Dott.ssa Avv. Denise Cicciarella</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si celebra oggi, 28 Aprile, la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026 indetta dall’Organizzazione Internazionale&nbsp; del Lavoro per richiamare l’attenzione globale sui temi della prevenzione dei rischi lavorativi e sulla tutela della salute sul lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’edizione di quest’anno è stata dedicata ai rischi psicosociali e alla loro incidenza sulla salute e sicurezza del lavoratore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I fattori psicosociali – tra cui il carico e i ritmi di lavoro, l’organizzazione degli orari, la chiarezza dei ruoli, il livello di autonomia, il supporto ricevuto e la presenza di processi equi e trasparenti – gravano in modo significativo sull’esperienza lavorativa, influenzando direttamente la salute, la sicurezza e le performance dei lavoratori. In molti casi, un ambiente psicologicamente non sicuro porta i lavoratori a sottovalutare i rischi o a non segnalare situazioni pericolose. Pertanto, insieme a quelli fisici, chimici e biologici,&nbsp;quelli psicosociali sono fattori di rischio che danneggiano i lavoratori e devono essere affrontati e gestiti per garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I rischi psicosociali non vanno considerati un aspetto “secondario”, ma una componente centrale della sicurezza. Intervenire su questi fattori significa non solo tutelare la salute dei lavoratori, ma anche migliorare le performance e la sostenibilità dell’organizzazione nel lungo periodo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I dati dei primi mesi del 2026 continuano a mostrare cifre elevate di morti sul lavoro, mantenendo alto l&#8217;allarme sicurezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere ridotta a un insieme di adempimenti formali o al semplice rispetto di norme come il D.Lgs. 81/2008. La vera prevenzione nasce da qualcosa di più profondo: la cultura della sicurezza. Parlare di cultura della sicurezza significa riferirsi a un modo condiviso di pensare e agire, in cui ogni individuo – dal datore di lavoro al singolo lavoratore – riconosce il valore della propria incolumità e di quella altrui. Non è solo “sapere cosa fare”, ma soprattutto “scegliere di farlo”, anche quando nessuno controlla. In questo senso, la sicurezza smette di essere un obbligo imposto e diventa un comportamento spontaneo, radicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sicurezza non è un traguardo ma un processo continuo. Le norme definiscono il minimo, ma è la cultura che consente di andare oltre, trasformando la prevenzione da obbligo a valore. E proprio in questo passaggio si realizza la vera tutela della salute e della vita nei luoghi di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Whistleblowing: sei davvero conforme al D.Lgs. 24/2023?</title>
		<link>https://agiservizi.com/2026/04/21/whistleblowing-sei-davvero-conforme-al-d-lgs-24-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News, riforme, approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[17 dicembre 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[A distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, il tema del whistleblowing rappresenta ancora oggi un’area critica per molte organizzazioni.La normativa, attuativa della Direttiva UE 2019/1937, ha introdotto obblighi stringenti in materia di gestione delle segnalazioni &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">A distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, il tema del whistleblowing rappresenta ancora oggi un’area critica per molte organizzazioni.<br>La normativa, attuativa della Direttiva UE 2019/1937, ha introdotto obblighi stringenti in materia di gestione delle segnalazioni e tutela dei segnalanti, con scadenze ormai pienamente operative:<br>• dal 15 luglio 2023 per aziende con oltre 250 dipendenti;<br>• dal 17 dicembre 2023 per aziende tra 50 e 249 dipendenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nonostante ciò, l’esperienza sul campo evidenzia come molte realtà risultino solo formalmente adeguate, ma non realmente conformi, e tante altre che non hanno nemmeno formalmente adeguato la propria organizzazione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, si riscontrano frequentemente criticità quali:<br>• utilizzo di canali non idonei (es. semplici caselle e-mail);<br>• assenza di procedure strutturate o procedure incomplete;<br>• mancata definizione dei ruoli di gestione delle segnalazioni;<br>• carenze nella tutela della riservatezza.<br>Si ricorda che la normativa impone l’adozione di:<br>• canali di segnalazione sicuri e riservati;<br>• tempistiche precise di gestione (7 giorni per la presa in carico, 3 mesi per il riscontro);<br>• misure di protezione contro ritorsioni;<br>• piena conformità al GDPR.<br>Pur non essendo espressamente obbligatorie, esistono piattaforme digitali che rappresentano oggi la soluzione più efficace e consigliata, in quanto consentono di garantire in modo strutturato la conformità alla normativa e di ridurre significativamente il rischio di violazioni e sanzioni.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="463" height="253" src="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/04/2Immagine-2026-04-21-105939-1.png" alt="" class="wp-image-16174" srcset="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/04/2Immagine-2026-04-21-105939-1.png 463w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/04/2Immagine-2026-04-21-105939-1-300x164.png 300w" sizes="(max-width: 463px) 100vw, 463px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Le sanzioni, irrogate da ANAC, possono arrivare fino a 50.000 euro, con ulteriori possibili impatti in termini di contenzioso e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Parallelamente, integrare in modo efficace un sistema di whistleblowing nel modello di gestione 231 è oggi un obbligo per tutte le aziende che hanno adottato il modello, siano esse completamente private o società partecipate dal settore pubblico.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Il D.Lgs. 231/2001, che disciplina il modello di organizzazione e gestione 231, resta lo strumento di riferimento per prevenire che vengano commessi illeciti nel contesto aziendale e sollevare le imprese dalle responsabilità connesse alle azioni dei propri dirigenti e dipendenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la Legge n. 179 del 2017 il whistleblowing è entrato nella disciplina del D. Lgs. 231/01. Il whistleblowing costituisce, infatti, un pilastro fondamentale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) previsto dal D.Lgs. 231/2001, in quanto funge da canale privilegiato per l&#8217;emersione di illeciti che potrebbero generare una responsabilità penale per l&#8217;azienda. Il whistleblowing è integrato nel Modello 231 come strumento di prevenzione per segnalare reati presupposto (corruzione, riciclaggio, illeciti ambientali, sicurezza sul lavoro) o violazioni dei modelli organizzativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Modello 231 rappresenta oggi non solo un adempimento di carattere normativo, ma soprattutto uno strumento concreto di tutela aziendale, volto a prevenire il rischio di responsabilità amministrativa dell&#8217;ente a tutela dell’amministratore, dei vertici aziendali e dei dipendenti tutti in caso di reati commessi da soggetti che appartengono all&#8217;azienda.<br>In particolare, l’adozione del modello consente di:<br>• ridurre significativamente il rischio di sanzioni pecuniarie e interdittive<br>• tutelare l’azienda e il management da responsabilità dirette<br>• strutturare in modo chiaro ed efficace i processi aziendali<br>• rafforzare il sistema di controllo interno e la governance<br>• migliorare l’affidabilità e la reputazione nei confronti di clienti, partner e stakeholder<br>Il Modello 231 si configura come un sistema organizzato di:<br>• analisi e valutazione dei rischi (risk assessment)<br>• procedure operative e protocolli di controllo<br>• codice etico e sistema disciplinare<br>• organismo di vigilanza (OdV) con funzioni di controllo</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta, pertanto, di un investimento strategico che, oltre a garantire la conformità normativa, contribuisce a rendere l’organizzazione più solida, trasparente e competitiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La AGI SOC. COOP. è a disposizione per:<br>• verifica preliminare dello stato di compliance;<br>• implementazione di sistemi conformi alla normativa;<br>• supporto nella gestione e aggiornamento delle procedure.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>CONTATTACI PER UNA CONSULENZA SPECIFICA</strong></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">Via Isonzo, 35 – 96019 Rosolini (SR)</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">Tel.: 0931&nbsp; 857933</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">Cell: +39 345 164 2876</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">Email: consulenza@agiservizi.com</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): nuovi obblighi</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): nuovi obblighi]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 13 febbraio 2026 entrerà pienamente in vigore il RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, cui sono obbligati ad iscriversi i soggetti di cui all&#8217;art.188 bis, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: gli &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dal 13 febbraio 2026 entrerà pienamente in vigore il RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, cui sono obbligati ad iscriversi i soggetti di cui all&#8217;art.188 bis, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (quale è classificato ad esempio l&#8217;olio esausto) che hanno più di 10 dipendenti. </strong><br>Per l&#8217;iscrizione al RENTRI troverete un videotutorial al seguente link <a href="https://vimeo.com/1035178091/ac4449b6c5?share=copy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://vimeo.com/1035178091/ac4449b6c5?share=copy</a><br><br>Per la gestione del FIR &#8211; Formulario di Identificazione Rifiuti, documento obbligatorio che include informazioni su chi produce il rifiuto, chi lo trasporta e dove viene portato, è opportuno il coordinamento con la ditta che si occupa del ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti, così da organizzare con loro tale adempimento. Il documento sarà redatto, infatti, in collaborazione tra produttore, trasportatore e destinatario, inviato digitalmente al RENTRI e firmato digitalmente.<br><br>Il FIR digitale è la versione elettronica del tradizionale formulario cartaceo utilizzato per accompagnare i rifiuti in tutte le fasi di gestione: dalla produzione, al trasporto, fino alla destinazione finale. Si tratta di un elemento chiave del sistema RENTRI— il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti — che digitalizza completamente il monitoraggio dei rifiuti a livello nazionale, rendendolo più trasparente, efficace e conforme agli obblighi normativi.<br></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La data del 13 febbraio 2026 segna l’inizio dell’obbligo di utilizzare esclusivamente il FIR digitale per tutti i soggetti obbligati, con la conseguente eliminazione dell’uso del formulario cartaceo per chi è iscritto al RENTRI. Dopo questa data, la gestione digitale non sarà più facoltativa ma un requisito normativo vincolante.</strong></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="225" height="224" src="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/02/download-1.jpg" alt="" class="wp-image-16143" srcset="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/02/download-1.jpg 225w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/02/download-1-150x150.jpg 150w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2026/02/download-1-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, l’applicazione di&nbsp; sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni penali, adeguate al caso specifico, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale reiterazione.&nbsp;<br></p>



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		<title>IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.)</title>
		<link>https://agiservizi.com/2025/02/20/imprenditore-agricolo-professionale-i-a-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 11:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[La riforma del 2004 ha introdotto la nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) che hasostituito la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale. Il cambiamento, ovviamente, non riguardasolo il nome, ma anche la sostanza. Per essere considerato imprenditore agricolo professionale &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La riforma del 2004 ha introdotto la nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) che ha<br>sostituito la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale. Il cambiamento, ovviamente, non riguarda<br>solo il nome, ma anche la sostanza. Per essere considerato imprenditore agricolo professionale occorrono<br>oggi tre requisiti:<br>– essere in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo, come previsto dalle norme<br>dell’Unione Europea (regolamento n. 1257/1999);<br>– dedicare alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione a una società, almeno la metà del<br>proprio tempo di lavoro complessivo;<br>– ricavare dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro, anche come socio o<br>amministratore di società agricole.<br>Ai fini del calcolo del reddito globale da lavoro si prevede espressamente che siano escluse le pensioni di ogni<br>genere e gli assegni ad esse equiparati, ma anche le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche o<br>in associazioni ed enti operanti nel settore agricolo. Per l’imprenditore agricolo che opera nelle zone<br>svantaggiate indicate dall’Unione Europea i requisiti si riducono a un quarto del tempo di lavoro complessivo<br>e un quarto del reddito globale da lavoro.<br>La presenza dei requisiti viene accertata dalle Regioni. Chi aveva già la qualifica di imprenditore agricolo a<br>titolo principale può ottenere immediatamente quella di iap, dato che i requisiti sono meno restrittivi. Le<br>nuove regole, infatti, consentono di ottenere più facilmente la qualifica di iap rispetto a quanto era previsto<br>per quella di imprenditore agricolo a titolo principale, per la quale era necessario ricavare almeno i due terzi<br>del proprio reddito personale dall’esercizio dell’attività agricola, e dedicare a tale attività almeno i due terzi<br>del proprio tempo di lavoro complessivo.<br>La novità più importante riguarda però l’estensione all’imprenditore agricolo professionale, a condizione che<br>sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, di tutte le agevolazioni tributarie in materia di<br>imposte indirette e creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che<br>dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Ciò significa che anche gli iap potranno ora<br>usufruire, tra l’altro, delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina<br>(p.p.c.).<br>Si applica agli imprenditori agricoli professionali anche la nuova agevolazione che prevede addirittura<br>l’esenzione da qualsiasi imposta sull’acquisto di terreni per chi costituisce un compendio unico e si impegna<br>a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.<br>Le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei terreni agricoli spettano anche a chi non ha ancora ottenuto la<br>qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbia già presentato la domanda all’ufficio regionale</p>



<p class="wp-block-paragraph">competente, che ne rilascia certificazione, e si sia iscritto alla gestione previdenziale; la qualifica deve essere<br>ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.<br>Non è stato esteso, invece, agli imprenditori agricoli il diritto di prelazione per l’acquisto dei terreni condotti<br>in affitto o confinanti, che resta una prerogativa esclusiva dei coltivatori diretti e delle società agricole di<br>persone in cui almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto.<br>Rimane in vigore anche il regime fiscale ordinario sinora previsto per l’acquisto di terreni agricoli da parte di<br>imprenditori agricoli a titolo principale, che consiste nell’applicazione di un’imposta complessiva pari all’11%<br>del prezzo (imposta di registro dell’8%, oltre alle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente del 2% e 1%).<br>D’ora in avanti, naturalmente, questo regime fiscale sarà applicato raramente, dato che, come abbiamo visto,<br>l’imprenditore agricolo professionale può chiedere l’applicazione delle agevolazioni per la p.p.c. o il<br>compendio unico, molto più convenienti. Ricordiamo comunque che per ottenere l’applicazione dell’aliquota<br>dell’11% l’acquirente di terreni agricoli deve consegnare al notaio, prima della stipula dell’atto di<br>compravendita, la certificazione (rilasciata dal competente organo regionale) che attesta la qualifica di<br>imprenditore agricolo a titolo principale. In alternativa, l’acquirente può dichiarare nell’atto di voler<br>conseguire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale nei tre anni successivi all’acquisto. Entro<br>tale termine la certificazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato all’Ufficio delle Entrate<br>presso cui è stato registrato l’atto di compravendita. In caso contrario l’ufficio procederà al recupero della<br>differenza di imposta con gli interessi, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla legge. Si decade dal<br>beneficio nel caso in cui i terreni acquistati siano destinati a uso non agricolo prima che siano trascorsi dieci<br>anni dall’acquisto.</p>



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		<title>AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IAP, NECESSARIO IL REQUISITO TEMPORALE</title>
		<link>https://agiservizi.com/2025/02/20/agevolazioni-fiscali-per-gli-iap-necessario-il-requisito-temporale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 10:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agiservizi.com/?p=15827</guid>

					<description><![CDATA[Per i benefici relativi a imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’imprenditore agricolo professionale devededicare alle attività agricole almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.30508 depositata il 26 novembre 2024, conferma la &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per i benefici relativi a imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’imprenditore agricolo professionale deve<br>dedicare alle attività agricole almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo</strong></p>



<p class="has-text-align-left wp-block-paragraph">La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.30508 depositata il 26 novembre 2024, conferma la rilevanza, ai fini<br>del riconoscimento delle agevolazioni per gli imprenditori agricoli professionali (Iap), del requisito<br>“temporale” dell’impiego del 50% del tempo di lavoro complessivo alle attività agricole, anche quando si<br>invocano i benefici per le imposte di registro e ipocatastali di cui al Dl n. 194/2009. Nei casi di contratto di<br>“vendita di erba in piedi” (un tipo di negozio che prevede la vendita di tutto il prodotto stagionale, a corpo o<br>a misura, con operazioni a carico dell’acquirente), pertanto, non si può prescindere dall’accertamento della<br>persistenza del requisito temporale a seguito della conclusione dell’accordo contrattuale.<br>Lo Iap è quell’imprenditore che, in possesso di competenze e conoscenze professionali ai sensi dell&#8217;articolo 5<br>del regolamento (Ce) n. 1257/1999, dedica alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro<br>complessivo e ricava da tale attività il 50% del proprio reddito, come prevede l’articolo 1, comma 1, del Dlgs.<br>n. 99/2004. A tale soggetto, se iscritto nella apposita gestione previdenziale e assistenziale, sono riconosciute<br>le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a<br>favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Egli, tuttavia, deve mantenere<br>tali requisiti per cinque anni, pena la decadenza dai benefici (articolo 1, comma 4, del Dlgs citato).<br>Nel caso deciso dalla suprema Corte, è venuta in esame la specifica agevolazione prevista dall’articolo 2,<br>comma 4-bis, del Dl n.194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010), che prevede l’applicazione delle imposte<br>di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell&#8217;imposta catastale nella misura dell&#8217;1% all’acquisto di terreni<br>agricoli da parte degli imprenditori agricoli professionali, purché nei successivi cinque anni non li vendano o<br>cessino di coltivarli o condurli direttamente.<br>Sulla base di tale favorevole regime, un imprenditore agricolo ha acquistato un terreno e ha poi concluso con<br>un terzo un contratto di “vendita di erba in piedi”, tipo di negozio che prevede la vendita di tutto il prodotto<br>stagionale, a corpo o a misura, con operazioni a carico dell’acquirente. È stata quindi contestata la decadenza<br>dalle agevolazioni godute quanto a imposta di registro ipotecaria e catastale, essendo venuto meno il<br>requisito dell’impiego del 50% del tempo di lavoro, a causa della riduzione delle giornate lavorative dovuta a<br>questo nuovo rapporto agrario.<br>L’imprenditore ha sostenuto, a sua difesa, che la materia sarebbe interamente disciplinata dall’articolo 2,<br>comma 4-bis, quarto periodo, del Dl. n. 194/ 2009, che come accennato detta una specifica causa di<br>decadenza (per coloro che, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano<br>volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente). Secondo questa<br>ricostruzione, i requisiti previsti dal Dlgs n. 99/2004 sarebbero superati da quelli, speciali, della norma del<br>2009.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I supremi giudici, confermando la tesi dell’Amministrazione finanziaria, hanno invece statuito che la disciplina<br>del 2009 non ha affatto sostituito quella del 2004, e non ha quindi reso l’iscrizione del beneficiario nella<br>gestione previdenziale e assistenziale quale imprenditore agricolo professionale, unico requisito soggettivo<br>necessario e sufficiente ai fini dell’agevolazione in esame. La norma più recente, secondo la Cassazione “si<br>limita ad integrare e non certo a sostituire la disciplina del d.lgs. n. 99 del 2004, che, in modo organico, si<br>occupa di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura: la<br>disposizione, in luogo di fornire definizioni, richiama «i predetti soggetti», ossia i «coltivatori diretti ed<br>imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale»”. La<br>decadenza prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, del Dl n. 194/2009 si aggiunge dunque, senza sostituirla, a<br>quella del Dlgs n. 99/2004.<br>In conclusione, il presupposto dell’agevolazione è quello di essere, e rimanere per il tempo previsto dalla<br>legge, imprenditore agricolo professionale secondo le previsioni del Dlgs n. 99/2004, comprese quelle sul<br>tempo di lavoro agricolo, che deve occupare almeno il 50% del tempo complessivo. Il giudice tributario cui è<br>stata rinviata la causa dovrà ora decidere se la vendita “di erba in piedi” consenta il mantenimento di tale<br>requisito.</p>



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		<title>L&#8217;importanza della ISO 27001 per la conformità alle nuove normative sulla cybersecurity</title>
		<link>https://agiservizi.com/2024/07/22/limportanza-della-iso-27001-per-la-conformita-alle-nuove-normative-sulla-cybersecurity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 13:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News, riforme, approfondimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Approfondimento a cura di: Dott. Ing. Salvatore Latino, PhD&#160; Avv. Denise Cicciarella UN PANORAMA IN EVOLUZIONE L’evoluzione delle normative in ambito cybersicurezza e protezione dei dati diventa sempre più complessa e di primaria importanza nella vita delle aziende. Per una &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><em><u>Approfondimento a cura di:</u></em></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><em>Dott. Ing. Salvatore Latino, PhD&nbsp;</em></strong></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><em>Avv. Denise Cicciarella</em></strong></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>UN PANORAMA IN EVOLUZIONE </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’evoluzione delle normative in ambito cybersicurezza e protezione dei dati diventa sempre più complessa e di primaria importanza nella vita delle aziende</strong>. Per una buona e corretta strategia di sicurezza a protezione dei dati e delle informazioni aziendali non è sufficiente la tecnologia, ma è anche necessario definire un piano di protezione ed implementarlo nell’organizzazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Lo standard ISO 27001:2022 </strong><strong>&#8220;Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy &#8211; Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni &#8211; Requisiti&#8221; è una norma internazionale riconosciuta a livello globale come un modello di riferimento per la gestione della sicurezza delle informazion</strong>i. Applicare tale standard garantisce alle aziende pubbliche e private la protezione dei dati e delle informazioni da minacce di ogni natura, per assicurarne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità, mirando ad irrobustire la sicurezza dei dati e a diminuire il rischio di violazione degli stessi con conseguenti sanzioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel quadro della crescente importanza della rete nei sistemi di comunicazione, dello scambio di dati ad essa correlato e della problematica relativa alla tutela dei dati, gli interventi volti alla sicurezza delle informazioni assumono un’importanza sempre maggiore nella vita delle imprese. La sicurezza delle informazioni, infatti, è diventata una questione della massima importanza. Le violazioni dei dati possono portare a conseguenze disastrose, inclusa la perdita di fiducia da parte dei clienti, sanzioni legali e danni finanziari significativi.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>PERCHÈ È IMPORTANTE CERTIFICARSI ISO 27001</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="940" height="788" src="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/iso-27001.png" alt="" class="wp-image-14686" style="width:683px;height:auto" srcset="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/iso-27001.png 940w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/iso-27001-300x251.png 300w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/iso-27001-768x644.png 768w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/iso-27001-600x503.png 600w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Implementare un sistema di gestione conforme alla ISO 27001 aiuta a proteggere le informazioni da minacce come furti, hackeraggi e perdite, e dimostra anche agli stakeholder l&#8217;impegno dell&#8217;organizzazione nella protezione delle informazioni.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La certificazione ISO 27001</strong>, attraverso l’introduzione e il mantenimento di un idoneo sistema di gestione documentato in grado di regolamentare il trattamento dei dati e delle informazioni Aziendali, consente agli enti pubblici e privati di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>attuare sistematicamente la politica di sicurezza informazioni;</li>



<li>eseguire un’analisi sistematica dei rischi per la loro successiva gestione;</li>



<li>attuare un monitoraggio efficace dei settori a rischio;</li>



<li>definire ed attuare idonei obiettivi ed interventi di sicurezza;</li>



<li>rispettare i principi legislativi e contrattuali.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>BENEFICI CONCRETI PER LE AZIENDE </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La certificazione ISO 27001 si pone, altresì, come strumento di tutela e prevenzione anche alla luce delle novità normative introdotte con la L. 28 giugno 2024, n. 90 con “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 che detta una serie di disposizioni volte a rafforzare la cybersicurezza nazionale e a contrastare i reati informatici.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="940" height="788" src="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/certificazione-iso-27001.png" alt="" class="wp-image-14687" srcset="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/certificazione-iso-27001.png 940w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/certificazione-iso-27001-300x251.png 300w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/certificazione-iso-27001-768x644.png 768w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/certificazione-iso-27001-600x503.png 600w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /></figure>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>VERSO LA CONFORMITÀ ALLE NUOVE NORMATIVE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La conformità alle nuove disposizioni è sicuramente assicurata dallo sviluppo di un efficace sistema di gestione della sicurezza delle informazioni attraverso l’elaborazione di politiche e procedure di sicurezza delle informazioni, produzione e aggiornamento di un piano per il rischio informatico, nonché di sistemi di analisi preventiva di rilevamento del rischio informatico, definizione di ruoli e organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La nuova legge italiana sulla cybersecurity, la L. 28 giugno 2024, n. 90, introduce nuovi obblighi per le aziende pubbliche e private in materia di protezione dei dati. La conformità a tali obblighi è garantita dall&#8217;implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alla ISO 27001.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Adottare lo standard ISO 27001 non solo rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei dati aziendali, ma diviene un requisito imprescindibile per le aziende che vogliono operare in conformità alle nuove normative sulla cybersecurity e rafforzare la propria competitività sul mercato.</strong></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>VERIFICA QUALI SONO I RISCHI INFORMATICI A CUI LA TUA AZIENDA È ESPOSTA: AFFIDATI AL NOSTRO TEAM DI CONSULENTI PROFESSIONISTI</strong></p>



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			</item>
		<item>
		<title>La Cassazione ribadisce l&#8217;obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul ruolo del preposto: un caso emblematico (sentenza n. 23049/2024)</title>
		<link>https://agiservizi.com/2024/07/09/la-cassazione-ribadisce-lobbligo-di-vigilanza-del-datore-di-lavoro-sul-ruolo-del-preposto-un-caso-emblematico-sentenza-n-23049-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi del datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agiservizi.com/?p=14678</guid>

					<description><![CDATA[Approfondimento a cura di: Dott. Ing. Salvatore Latino, PhD&#160; Avv. Denise Cicciarella Un recente caso approdato alla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 23049/2024) ha riportato all’attenzione di tutti un fatto di cronaca cruciale e fatto chiarezza su un tema &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><em><u>Approfondimento a cura di:</u></em></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><em>Dott. Ing. Salvatore Latino, PhD&nbsp;</em></strong></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><em>Avv. Denise Cicciarella</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un recente caso approdato alla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 23049/2024) ha riportato all’attenzione di tutti un fatto di cronaca cruciale e fatto chiarezza su un tema di fondamentale importanza: la <strong>responsabilità del datore di lavoro in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella vicenda, un lavoratore di un&#8217;azienda agricola, mentre era impegnato nella pulizia di un macchinario utilizzando soda caustica, ha subito gravi lesioni agli occhi a causa del contatto con la sostanza chimica. La Corte d&#8217;Appello, inaspettatamente, ha assolto il datore di lavoro, ritenendo che l&#8217;incidente fosse da imputare esclusivamente al preposto che aveva assegnato il compito pericoloso al lavoratore.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="577" src="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/sentenza-cassazione-1024x577.png" alt="" class="wp-image-14679" srcset="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/sentenza-cassazione-1024x577.png 1024w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/sentenza-cassazione-300x169.png 300w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/sentenza-cassazione-768x433.png 768w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/sentenza-cassazione-1536x865.png 1536w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/sentenza-cassazione-600x338.png 600w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/sentenza-cassazione.png 1640w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>La pronuncia della Cassazione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha però <strong>cassato la sentenza di assoluzione</strong> e ha <strong>condannato il datore di lavoro per il reato di lesioni colpose gravi</strong>. Secondo i supremi giudici, infatti, il datore di lavoro aveva <strong>omesso di vigilare adeguatamente</strong> sul comportamento del preposto, violando così l&#8217;obbligo di cui all&#8217;art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 (&#8220;Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro&#8221;).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, la Corte ha rilevato che il datore di lavoro non si era accertato che il preposto avesse fornito al lavoratore le necessarie <strong>istruzioni</strong> per l&#8217;utilizzo sicuro della soda caustica, né che gli avesse fornito i <strong>dispositivi di protezione individuale</strong> adeguati. Inoltre, il datore di lavoro non aveva vigilato sul <strong>corretto utilizzo</strong> della sostanza chimica da parte del lavoratore.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>Obblighi del datore di lavoro e ruolo del preposto</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="577" src="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/obblighi-1024x577.png" alt="" class="wp-image-14680" srcset="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/obblighi-1024x577.png 1024w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/obblighi-300x169.png 300w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/obblighi-768x433.png 768w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/obblighi-1536x865.png 1536w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/obblighi-600x338.png 600w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/obblighi.png 1640w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il datore di lavoro non può <strong>mai</strong> <strong>delegare completamente</strong> la sua responsabilità in materia di sicurezza al preposto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;obbligo di vigilanza grava in <strong>maniera diretta e personale</strong> sul datore di lavoro, il quale deve attuarlo in modo <strong>costante e penetrante</strong>. Ciò significa che il datore di lavoro deve:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Fornire al preposto una <strong>formazione adeguata</strong> in materia di sicurezza;</li>



<li><strong>Soprintendere</strong> all&#8217;attività del preposto, verificando che egli adempia correttamente ai propri obblighi;</li>



<li>Intervenire tempestivamente in caso di comportamenti non sicuri da parte del preposto o di situazioni di pericolo per i lavoratori.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>La mancata vigilanza e le sue conseguenze</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in esame, la mancata vigilanza da parte del datore di lavoro ha avuto <strong>conseguenze gravissime</strong> per il lavoratore, che ha subito lesioni permanenti agli occhi. La Cassazione ha quindi ritenuto il datore di lavoro <strong>responsabile</strong> dell&#8217;incidente ai sensi dell&#8217;art. 590, comma 3, c.p., per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>Conclusioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza della Cassazione n. 23049/2024 rappresenta un <strong>monito importante</strong> per tutti i datori di lavoro. La sicurezza sui luoghi di lavoro non è un tema da sottovalutare: è un <strong>dovere inderogabile</strong> che richiede un impegno costante e una vigilanza attenta da parte del datore di lavoro. Solo con un sistema di prevenzione efficace si possono evitare tragedie come quella che ha colpito il lavoratore in questo caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Rilevanza della sentenza per i lavoratori</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda offre anche spunti di riflessione per i <strong>lavoratori</strong>. È fondamentale conoscere i propri <strong>diritti in materia di sicurezza</strong> e non esitare a denunciare situazioni di lavoro non sicure. La salute è un bene prezioso che va tutelato con consapevolezza e senza timore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, la sentenza della Cassazione rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Un forte segnale di attenzione verso un tema troppo spesso sottovalutato e che, purtroppo, continua a mietere vittime innocenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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		<title>Sicurezza e formazione dei dipendenti: un importante investimento aziendale</title>
		<link>https://agiservizi.com/2024/07/02/sicurezza-e-formazione-dei-dipendenti-un-importante-investimento-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 14:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi del datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Come società operante nel campo della Sicurezza sul Lavoro, con l’ausilio dei nostri consulenti e collaboratori specializzati, attraverso piani consulenziali e formativi studiati ad hoc, e tenendo conto dei fabbisogni espressi da clienti, aziende ed Enti Pubblici e Privati, ci &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>Come società operante nel campo della Sicurezza sul Lavoro, con l’ausilio dei nostri consulenti e collaboratori specializzati, attraverso piani consulenziali e formativi studiati ad hoc, e tenendo conto dei fabbisogni espressi da clienti, aziende ed Enti Pubblici e Privati, ci preme divulgare e ribadire “la cultura della sicurezza e prevenzione dei rischi”, quale concetto fondamentale che tutti i soggetti aziendali – quindi anche lo stesso lavoratore – devono attivamente cooperare tra di loro ai fini dello sviluppo di un processo sistematico di valutazione dei rischi e dell’organizzazione aziendale della sicurezza.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La maggior parte delle aziende considera la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori dei propri dipendenti un costo anziché un investimento. Eppure <strong>la mancata formazione dei dipendenti può avere un impatto negativo sulle prestazioni complessive dell’azienda.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La formazione dei lavoratori è uno dei fattori cardine per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La stessa è regolata dall’art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e impone in capo al Datore di Lavoro espressamente, al comma 4, lett. a), che “<em>La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro</em>”.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>PERCHÉ INVESTIRE IN SICUREZZA SUL LAVORO?</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="577" src="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/cultura-della-sicurezza-1024x577.png" alt="" class="wp-image-14672" srcset="https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/cultura-della-sicurezza-1024x577.png 1024w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/cultura-della-sicurezza-300x169.png 300w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/cultura-della-sicurezza-768x433.png 768w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/cultura-della-sicurezza-1536x865.png 1536w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/cultura-della-sicurezza-600x338.png 600w, https://agiservizi.com/wp-content/uploads/2024/07/cultura-della-sicurezza.png 1640w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Investire nella formazione in sicurezza sul lavoro, che verte principalmente su danni, rischi e prevenzione rispetto alle mansioni svolte, sulle misure necessarie e i comportamenti da adottare nel settore in cui operano, offre una serie di vantaggi significativi per le aziende e i lavoratori</strong>: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Riduzione rischio Incidenti</strong>: formare significa educare i dipendenti ad adottare dei comportamenti tali da ridurre e mitigare il rischio di incidenti sul lavoro, a beneficio e a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti ma anche della continuità dell’attività aziendale;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Attenzione alla Normativa</strong>: dipendenti formati e attenti alla sicurezza sul lavoro permettono di ridurre gli incidenti e i costi associati alle sanzioni legali. La mancata formazione dei dipendenti, infatti, espone il Datore di Lavoro alla sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Migliora la reputazione dell’azienda davanti a fornitori e clienti</strong>: un forte impegno per la sicurezza può migliorare la reputazione aziendale e attirare clienti e investitori. Basti pensare che molte società richiedono ai propri fornitori certificazioni ISO che garantiscano il rispetto delle normative vigenti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La formazione sulla sicurezza sul lavoro è un investimento fondamentale per la salute e la sicurezza dei lavoratori e il successo dell&#8217;azienda. Conoscere i requisiti e i vantaggi dei corsi di sicurezza è il primo passo per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo per tutti.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo legale, ma anche una responsabilità morale che ogni datore di lavoro e dipendente deve abbracciare per poter ridurre infortuni e rendere gli ambienti più sicuri.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>VUOI CHIARIMENTI SULL&#8217;ARGOMENTO?</strong></p>



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<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>La nostra Agenzia rimane a disposizione per ogni e qualsiasi approfondimento sulla normativa in generale. Sapremo consigliarti i nostri migliori consulenti per ogni ulteriore chiarimento sull’argomento.</strong></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>????</strong></p>



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