La protezione dei lavoratori agricoli dalle alte temperature del periodo estivo – Quadro normativo e sicurezza per i lavoratori.

Approfondimento a cura di:
Dott. Ing. Salvo Latino
Dott. Ing. Giuseppe Delli Colli
Capita spesso che le nostre aziende clienti ci chiedano approfondimenti in merito ai rischi cui incorrono i lavoratori del settore agricolo esposti ad elevate temperature, specie durante i periodi di ondate di calore estivo, sia se lavorano all’aperto che al chiuso in ambienti come le serre e i tunnel.
La presente nota vuole porsi come contributo alle aziende e ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure di prevenzione e protezione dei lavoratori del settore agricolo.
Nel nostro territorio è molto diffusa la coltivazione di ortaggi in serra, ambiente di lavoro dove insiste un microclima che in situazioni particolari e con l’aumento delle temperature nel periodo estivo diventa sfavorevole per la salute di chi vi opera.
Il microclima dell’ambiente di lavoro ovvero l’insieme dei fattori fisici ambientali che, insieme a parametri relativi all’attività fisica e metabolica, ed all’abbigliamento di un soggetto, concorrono a determinare gli scambi termici che avvengono tra i lavoratori e l’ambiente in cui si trovano, assume particolare rilievo e costituisce, ai sensi dell’art.180, comma 1, del D.Lgs 81/08 un agente fisico che può comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. La valutazione del rischio deve riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli che coinvolgono “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. Così per i lavoratori del settore agricoltura va valutato anche il rischio da esposizione ad agenti fisici microclima degli ambienti di lavoro quali le “serre“, i “tunnel” e “pieno campo” per evitare di esporre a condizioni ambientali di microclima severo che comporta il rischio di avere danni gravi e irreversibili alla loro salute, quali disidratazione, crampi, stress da calore, lipotimia, colpo di calore e finanche eventi fatali.
Pertanto, già in sede di valutazione dei rischi e di redazione del relativo documento, vanno considerate e definite le misure di protezione aggiuntive del caso. La stima del rischio da stress calorico può essere effettuata mediante l’indice di valutazione WGBT (Wet Bulbe Globe Temperature), descritto nella norma UNI EN ISO 7243:2017.
Per evitare il rischio che insorgano danni alla salute è necessario:
- programmare i lavori in serra in orari mattutini non oltre le dieci e in orari serali oltre le 17 quando le temperature riscontrabili sono più favorevoli; il valore della temperatura all’interno della serra deve essere monitorato e deve essere installato un sistema di allarme per l’eventuale superamento del valore limite (32,8) che consenta una pausa in ambienti favorevoli e la necessaria idratazione;
- interdire i lavori faticosi e prolungati quando le condizioni climatiche all’interno della serra sono prossime o superano i valori limite consentiti;
- garantire disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro devono quindi essere regolarmente riforniti di bevande idro-saline e acqua a disposizione dei lavoratori. L’eccesso di sudorazione va, infatti, compensato con l’apporto di acqua e di sali minerali quali sodio e potassio.
- mettere a disposizione misure di prevenzione quali un cappello a tesa larga e circolare per la protezione di capo e del collo per i lavori all’esterno, o indossare abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante in grado di dissipare velocemente il calore dell’energia metabolica accumulato nei muscoli;
- prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree ombreggiate, con durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro;
- valutare e definire l’idoneità sanitaria dei lavoratori esposti a rischio fisico “calore”;
- nell’affidare i compiti ai lavoratori il datore di lavoro deve tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza . Il medico competente aziendale, opportunamente interpellato in merito può dare indicazioni sulla suscettibilità dei singoli lavoratori al lavoro con elevate temperature.
SANZIONI
Il Datore di Lavoro che ometta di valutare tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori e di individuare le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione è sanzionato con ammenda da euro 2.457,02 a euro 4.914,03.
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