*Agi informa* Il decreto-legge 19/2024 e le novità della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

Approfondimento a cura di:
Dott. Agr. Ing. Salvatore Latino
Avv. Prof. Antonio Porpora
Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
I temi che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro all’interno del decreto sono al Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
– L’istituzione della “patente a crediti” (generalmente chiamata patente a punti) nell’ambito del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
– Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con l’articolo 29, comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.
– DECORRENZA: a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale informatico dedicato, sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
· iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
· adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
· adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
· possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
· possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
· possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di cantieri temporanei o mobili di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo quali accertamento di gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (dieci crediti), riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte (venti crediti), l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (quindici crediti), una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni (dieci crediti).
E nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei percorsi formativi di cui articolo 37, comma 7, D.Lgs 81/08.
SANZIONI AMMINISTRATIVE

€ 711,92/€ 2.562,91 per committenti
€ 6.000,00/€ 12.000,00, senza possibilità di estinzione agevolata, per imprese, oltre interdizione lavori pubblici per sei mesi
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