
RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): nuovi obblighi
Dal 13 febbraio 2026 entrerà pienamente in vigore il RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, cui sono obbligati ad iscriversi i soggetti di cui all’art.188 bis, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (quale è classificato ad esempio l’olio esausto) che hanno più di 10 dipendenti.
Per l’iscrizione al RENTRI troverete un videotutorial al seguente link https://vimeo.com/1035178091/ac4449b6c5?share=copy
Per la gestione del FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti, documento obbligatorio che include informazioni su chi produce il rifiuto, chi lo trasporta e dove viene portato, è opportuno il coordinamento con la ditta che si occupa del ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti, così da organizzare con loro tale adempimento. Il documento sarà redatto, infatti, in collaborazione tra produttore, trasportatore e destinatario, inviato digitalmente al RENTRI e firmato digitalmente.
Il FIR digitale è la versione elettronica del tradizionale formulario cartaceo utilizzato per accompagnare i rifiuti in tutte le fasi di gestione: dalla produzione, al trasporto, fino alla destinazione finale. Si tratta di un elemento chiave del sistema RENTRI— il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti — che digitalizza completamente il monitoraggio dei rifiuti a livello nazionale, rendendolo più trasparente, efficace e conforme agli obblighi normativi.
La data del 13 febbraio 2026 segna l’inizio dell’obbligo di utilizzare esclusivamente il FIR digitale per tutti i soggetti obbligati, con la conseguente eliminazione dell’uso del formulario cartaceo per chi è iscritto al RENTRI. Dopo questa data, la gestione digitale non sarà più facoltativa ma un requisito normativo vincolante.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni penali, adeguate al caso specifico, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale reiterazione.
