IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.)
La riforma del 2004 ha introdotto la nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) che ha
sostituito la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale. Il cambiamento, ovviamente, non riguarda
solo il nome, ma anche la sostanza. Per essere considerato imprenditore agricolo professionale occorrono
oggi tre requisiti:
– essere in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo, come previsto dalle norme
dell’Unione Europea (regolamento n. 1257/1999);
– dedicare alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione a una società, almeno la metà del
proprio tempo di lavoro complessivo;
– ricavare dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro, anche come socio o
amministratore di società agricole.
Ai fini del calcolo del reddito globale da lavoro si prevede espressamente che siano escluse le pensioni di ogni
genere e gli assegni ad esse equiparati, ma anche le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche o
in associazioni ed enti operanti nel settore agricolo. Per l’imprenditore agricolo che opera nelle zone
svantaggiate indicate dall’Unione Europea i requisiti si riducono a un quarto del tempo di lavoro complessivo
e un quarto del reddito globale da lavoro.
La presenza dei requisiti viene accertata dalle Regioni. Chi aveva già la qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale può ottenere immediatamente quella di iap, dato che i requisiti sono meno restrittivi. Le
nuove regole, infatti, consentono di ottenere più facilmente la qualifica di iap rispetto a quanto era previsto
per quella di imprenditore agricolo a titolo principale, per la quale era necessario ricavare almeno i due terzi
del proprio reddito personale dall’esercizio dell’attività agricola, e dedicare a tale attività almeno i due terzi
del proprio tempo di lavoro complessivo.
La novità più importante riguarda però l’estensione all’imprenditore agricolo professionale, a condizione che
sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, di tutte le agevolazioni tributarie in materia di
imposte indirette e creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che
dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Ciò significa che anche gli iap potranno ora
usufruire, tra l’altro, delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina
(p.p.c.).
Si applica agli imprenditori agricoli professionali anche la nuova agevolazione che prevede addirittura
l’esenzione da qualsiasi imposta sull’acquisto di terreni per chi costituisce un compendio unico e si impegna
a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei terreni agricoli spettano anche a chi non ha ancora ottenuto la
qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbia già presentato la domanda all’ufficio regionale
competente, che ne rilascia certificazione, e si sia iscritto alla gestione previdenziale; la qualifica deve essere
ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.
Non è stato esteso, invece, agli imprenditori agricoli il diritto di prelazione per l’acquisto dei terreni condotti
in affitto o confinanti, che resta una prerogativa esclusiva dei coltivatori diretti e delle società agricole di
persone in cui almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto.
Rimane in vigore anche il regime fiscale ordinario sinora previsto per l’acquisto di terreni agricoli da parte di
imprenditori agricoli a titolo principale, che consiste nell’applicazione di un’imposta complessiva pari all’11%
del prezzo (imposta di registro dell’8%, oltre alle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente del 2% e 1%).
D’ora in avanti, naturalmente, questo regime fiscale sarà applicato raramente, dato che, come abbiamo visto,
l’imprenditore agricolo professionale può chiedere l’applicazione delle agevolazioni per la p.p.c. o il
compendio unico, molto più convenienti. Ricordiamo comunque che per ottenere l’applicazione dell’aliquota
dell’11% l’acquirente di terreni agricoli deve consegnare al notaio, prima della stipula dell’atto di
compravendita, la certificazione (rilasciata dal competente organo regionale) che attesta la qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale. In alternativa, l’acquirente può dichiarare nell’atto di voler
conseguire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale nei tre anni successivi all’acquisto. Entro
tale termine la certificazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato all’Ufficio delle Entrate
presso cui è stato registrato l’atto di compravendita. In caso contrario l’ufficio procederà al recupero della
differenza di imposta con gli interessi, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla legge. Si decade dal
beneficio nel caso in cui i terreni acquistati siano destinati a uso non agricolo prima che siano trascorsi dieci
anni dall’acquisto.
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