Come definito dall’art. 2 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 81/08, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro”. Egli si assicura, dunque, che nell’azienda o nell’unità produttiva vengano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza.
Di cosa si occupa, nello specifico, un Rappresentante dei lavoratori?
Tra i principali compiti di un RLS, secondo quanto stabilito dall’Art.50 del Testo Unico sulla sicurezza, egli ha facoltà di:
– accedere ai locali aziendali in cui si svolgono i lavori;
– essere consultato in modo preventivo e tempestivo riguardo a valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda;
– essere consultato per designare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
– essere consultato in merito all’organizzazione della formazione degli incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
– ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
– formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle autorità competenti;
– promuovere l’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
– fare proposte in merito all’attività di prevenzione;
– avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati;
– fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro (e i mezzi impiegati per attuarle) non siano idonee.
È bene sottolineare, inoltre, che il ruolo di RLS non è compatibile con quello di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione): per ricoprire le rispettive figure sono necessarie due persone diverse.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Corsi di Formazione Obbligatoria per RLS
I nostri corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono organizzati con l’obiettivo di formare adeguatamente nel rispetto della normativa vigente ( D.Lgs 81/08 ) le figure investite di tale ruolo.
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Il corso di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve avere una “durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento annuale, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori’.