
DECRETO FISCO-LAVORO 21.12.2021: l’inadempienza comporta seri rischi di sospensione dell’attività lavorativa
Approfondimento a cura di:
Avv. Antonio Porpora
Dott. Ing. Salvatore Latino
Il presente elaborato analizza il DECRETO FISCO-LAVORO- 21 DICEMBRE 2021 e le novità in materia di
Sicurezza sul lavoro, in particolare la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro possiamo definirla una
“miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L’intervento, volto a rilevare l’urgenza di un
miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, prevede l’implementazione delle attività formative e di
addestramento, la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso
e per gravi violazioni di sicurezza da parte degli organi di vigilanza, l’individuazione più stringente delle
funzioni di vigilanza ed intervento del preposto, l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse
competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali ed un incremento del
coordinamento su base provinciale delle attività di vigilanza, nonché il rilancio del ruolo degli organismi
paritetici. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a
carico dei datori di lavoro.
La definitiva conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021 convertito con modificazione in
L. 215/2021), consegna, nella disamina degli artt. 13 e 13 bis, un quadro regolatorio di rilievo innovatore in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali
su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico
Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di
innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.
Data l’ampiezza dell’intervento normativo si può parlare di una sorta di “miniriforma” del Testo Unico, con
precipuo riferimento al Titolo I, volta a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze
prevenzionistiche, che opera contemporaneamente su cinque pilastri:
- una implementazione delle attività formative e di addestramento;
- l’individuazione più stringente, oltre che del soggetto incaricato, delle funzioni di vigilanza ed
intervento e delle correlate responsabilità del preposto, sul quale grava il duplice dovere di garante
della compiuta istruzione verso il lavoratore e di sospenderne le attività in ipotesi di violazione delle
medesime direttive. Tali doveri si integrano con le previsioni del 253, comma 7, DPR 90/2010, che
consente di ridurre – esclusivamente con riferimento al personale militare – l’attività di vigilanza a
fronte della specificità delle consegne impartite ai subalterni; - l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in
precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali; - la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per
gravi violazioni di sicurezza; - il rilancio del ruolo degli organismi paritetici. Formazione e addestramento.
Quanto alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n.
81/2008 prevedendo che, anzitutto, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, i provvedimenti (Accordi e Decreti) attuativi del Testo
Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico
del datore di lavoro;
– la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i
percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche
di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
– la variazione del percorso formativo già previsto per il Preposto, sia nelle modalità (necessario in presenza)
che nella cadenza dell’aggiornamento (biennale).
Altro profilo di novità importante riguarda la piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti quanto all’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti svolti in materia di salute e sicurezza del lavoro, esattamente secondo quanto stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato Regioni.
In merito all’addestramento si stabilisce in primo luogo che l’addestramento consiste in una prova pratica,
per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la
previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di
addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008). Le procedure di sicurezza costituiscono un
rinnovato strumento di tutela, alla cui redazione dovrà essere attribuito maggior rilievo.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le
attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza
almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per
l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).
A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con sé l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
PREPOSTO
La legge 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che nel sistema organizzativo della sicurezza sul lavoro assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a datore di lavoro e dirigente).
Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare espressamente il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per
prevedere che il preposto ha il dovere di:
– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di
sicurezza;
– sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione;
– in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere
l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, ove diversi da Lei stesso, affinché venga dato corso
ad ogni opportuna valutazione e/o iniziativa di natura disciplinare.
D’altro canto, si stabilisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle
disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e
agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare
il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.
Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
In relazione alle attività svolte in regime di appalto o di subappalto è, inoltre, stabilito che i datori di lavoro
appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente
il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n.
81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che
l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o
dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
SOSPENSIONE DELL’IMPRESA
La riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sottolineato dall’INL nelle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021.
In particolare, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, viene conferito all’Ispettorato nazionale del lavoro il potere di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività (i provvedimenti di sospensione posso essere adottati anche dai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro) quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e nello specifico in caso di:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione.
- Mancata formazione ed addestramento.
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione
tecnica di consistenza del terreno. - Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. - Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale). - Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato da parte dell’Organo di vigilanza che lo ha adottato
alle seguenti condizioni:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque
lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di violazioni nelle in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il pagamento di
una somma aggiuntiva.
Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del
provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Inoltre, la legge di conversione ha previsto, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali,
al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia
contrattuale, che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione
all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o
posta elettronica, sanzionandone la violazione con l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500
a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
E ancora, riguardo all’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza, il nuovo Allegato I al D.Lgs.
n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL),
si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021,
per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori
che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati
nell’Allegato, così come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021. D’altra parte, riguardo alla tutela dei
lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare
nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi
dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), il datore di lavoro è obbligato a corrispondere
integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.
ISPETTORATO DEL LAVORO
Sempre in prospettiva di rafforzamento delle tutele prevenzionistiche, il D.L. n. 146/2021 ricolloca l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un intervento legislativo coraggioso, sebbene rispettoso del dettato costituzionale di cui all’art.117 Cost. Il legislatore della “miniriforma”, infatti, riscrive i contenuti essenziali dell’art. 13 del D.Lgs. n.81/2008 allo scopo di prevedere che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali. A sottolineare la portata rivoluzionaria e l’importanza storica dell’intervento operato, vale la pena ricordare che il precedente testo normativo assegnava la titolarità principale della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Aziende sanitarie locali (in linea con il D.P.R. n. 616/1977 e la l. n.833/1978), mentre all’INL spettava una competenza (concorrente con le ASL) soltanto nelle seguenti materie: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; impianti ferroviari; sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti; lavori mediante cassoni in aria compressa; lavori subacquei.
ORGANISMI PARITETICI
Infine, si prevede l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza. Inoltre, il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:
– imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di
formazione organizzata dagli stessi;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
– rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).
Peraltro, i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di
priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità
nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, tenendo conto del fatto che le
imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come obiettivo essenziale l’efficacia
prevenzionistica.
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