
Green pass, da domani l’entrata in vigore: dove è obbligatorio?
Dal 6 agosto nel nostro Paese sarà obbligatorio il Green Pass, il certificato di immunità dal Covid-19
Pubblicato il decreto-legge 23 Luglio 2021 n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, individuate attività e ambiti accessibili solo se in possesso di Green pass.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto 2021 servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
- Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. E’ richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In ipotesi di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare le FAQ ministeriali al seguente link: https://www.dgc.gov.it/
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