AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IAP, NECESSARIO IL REQUISITO TEMPORALE
Per i benefici relativi a imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’imprenditore agricolo professionale deve
dedicare alle attività agricole almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.30508 depositata il 26 novembre 2024, conferma la rilevanza, ai fini
del riconoscimento delle agevolazioni per gli imprenditori agricoli professionali (Iap), del requisito
“temporale” dell’impiego del 50% del tempo di lavoro complessivo alle attività agricole, anche quando si
invocano i benefici per le imposte di registro e ipocatastali di cui al Dl n. 194/2009. Nei casi di contratto di
“vendita di erba in piedi” (un tipo di negozio che prevede la vendita di tutto il prodotto stagionale, a corpo o
a misura, con operazioni a carico dell’acquirente), pertanto, non si può prescindere dall’accertamento della
persistenza del requisito temporale a seguito della conclusione dell’accordo contrattuale.
Lo Iap è quell’imprenditore che, in possesso di competenze e conoscenze professionali ai sensi dell’articolo 5
del regolamento (Ce) n. 1257/1999, dedica alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro
complessivo e ricava da tale attività il 50% del proprio reddito, come prevede l’articolo 1, comma 1, del Dlgs.
n. 99/2004. A tale soggetto, se iscritto nella apposita gestione previdenziale e assistenziale, sono riconosciute
le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a
favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Egli, tuttavia, deve mantenere
tali requisiti per cinque anni, pena la decadenza dai benefici (articolo 1, comma 4, del Dlgs citato).
Nel caso deciso dalla suprema Corte, è venuta in esame la specifica agevolazione prevista dall’articolo 2,
comma 4-bis, del Dl n.194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010), che prevede l’applicazione delle imposte
di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1% all’acquisto di terreni
agricoli da parte degli imprenditori agricoli professionali, purché nei successivi cinque anni non li vendano o
cessino di coltivarli o condurli direttamente.
Sulla base di tale favorevole regime, un imprenditore agricolo ha acquistato un terreno e ha poi concluso con
un terzo un contratto di “vendita di erba in piedi”, tipo di negozio che prevede la vendita di tutto il prodotto
stagionale, a corpo o a misura, con operazioni a carico dell’acquirente. È stata quindi contestata la decadenza
dalle agevolazioni godute quanto a imposta di registro ipotecaria e catastale, essendo venuto meno il
requisito dell’impiego del 50% del tempo di lavoro, a causa della riduzione delle giornate lavorative dovuta a
questo nuovo rapporto agrario.
L’imprenditore ha sostenuto, a sua difesa, che la materia sarebbe interamente disciplinata dall’articolo 2,
comma 4-bis, quarto periodo, del Dl. n. 194/ 2009, che come accennato detta una specifica causa di
decadenza (per coloro che, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano
volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente). Secondo questa
ricostruzione, i requisiti previsti dal Dlgs n. 99/2004 sarebbero superati da quelli, speciali, della norma del
2009.
I supremi giudici, confermando la tesi dell’Amministrazione finanziaria, hanno invece statuito che la disciplina
del 2009 non ha affatto sostituito quella del 2004, e non ha quindi reso l’iscrizione del beneficiario nella
gestione previdenziale e assistenziale quale imprenditore agricolo professionale, unico requisito soggettivo
necessario e sufficiente ai fini dell’agevolazione in esame. La norma più recente, secondo la Cassazione “si
limita ad integrare e non certo a sostituire la disciplina del d.lgs. n. 99 del 2004, che, in modo organico, si
occupa di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura: la
disposizione, in luogo di fornire definizioni, richiama «i predetti soggetti», ossia i «coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale»”. La
decadenza prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, del Dl n. 194/2009 si aggiunge dunque, senza sostituirla, a
quella del Dlgs n. 99/2004.
In conclusione, il presupposto dell’agevolazione è quello di essere, e rimanere per il tempo previsto dalla
legge, imprenditore agricolo professionale secondo le previsioni del Dlgs n. 99/2004, comprese quelle sul
tempo di lavoro agricolo, che deve occupare almeno il 50% del tempo complessivo. Il giudice tributario cui è
stata rinviata la causa dovrà ora decidere se la vendita “di erba in piedi” consenta il mantenimento di tale
requisito.
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