
Nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid19. Cosa cambia in particolare nei luoghi di lavoro?
Nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid19
Cosa cambia in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole?
Nella giornata del 5 gennaio il governo ha varato un nuovo decreto con il quale si introducono nuove regole per contrastare la pandemia di Covid-19.
Di seguito le principali novità adottate e tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo provvedimento.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, obbligo che sussiste fino al 15 giugno 2022.
ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVOROA decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.
I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria e i responsabili delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica,musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.
I lavoratori , nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione del suddetto obbligo. La violazione da parte del lavoratore di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
La violazione delle suddette disposizioni da parte del datore di lavoro e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000 e nel caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata.
IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE
Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. green pass base (e cioè anche con tampone negativo):
a) servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (dal 1° febbraio 2022).
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (dal 1° febbraio 2022).
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