LE NOVITÀ DEL DECRETO LAVORO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il supporto costante a voi Imprenditori e Professionisti è per la nostra Agenzia il leitmotiv delle nostre azioni. È per questo che anche in questa occasione vi presentiamo un’importante novità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Segnaliamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4.05.2023 il DL 4 maggio 2023 n. 48 ( Cd. Decreto Lavoro ) contenente un capo (Capo II) che riporta “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.
ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ E MODIFICHE DEL DECRETO LAVORO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza
Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandosi più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n.81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta dal Datore di Lavoro ne evidenzi la necessità.
Obbligo in capo al Medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.
Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.
All’art.21 del D.Lgs 81/08 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi) introdotta una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni.
La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa legata all’utilizzo di opere provvisionali non idonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomo di opere provvisionali idonee e conformi alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Formazione dei lavoratori: aggiunta all’articolo 37, comma 2, , la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
Sostanzialmente la nuova norma di legge prevede che nel nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione sia ben definita la modalità di monitoraggio e controllo dell’erogazione di falsi attestati di formazione. L’individuazione di questi comportamenti comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all’autorità giudiziaria da parte delle autorità preposte al controllo per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.
Formazione per l’uso delle attrezzature: finalmente normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.
Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.
Sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, relativo obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni
Lo scopo è fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma.
Viene, così, previsto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve, altresì, acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.
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