Agi Informa DECRETO LAVORO CONVERTITO IN LEGGE: LE MODIFICHE DEFINITIVE IN MATERIA DI SICUREZZA
Divulgatori e promotori di ogni novità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sempre a supporto di voi Imprenditori e Professionisti, anche in questa occasione segnaliamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. La legge di conversione del “Decreto lavoro”, ha introdotto alcune modifiche rispetto a quanto già indicato dal Decreto relative al Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e quindi dal 4 luglio 2023
Sostanzialmente le principali novità e modifiche riguardano:
– La sorveglianza sanitaria. Il nuovo testo dell’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare un medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal decreto legislativo e in base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandosi più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n.81/2008 (rischi nominati), ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ragionevolmente da predisporre con la collaborazione di un medico del lavoro, ne evidenzi la necessità (rischi valutati). Pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc.
La diretta correlazione tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria è ora espressamente prevista nella norma: la nuova lettera a) dell’art. 18 comma 1 dovrebbe portare con sé il superamento della interpretazione che intendeva la sorveglianza sanitaria come un insieme di atti medici da applicare nei soli “casi previsti dalla normativa vigente”. Il nuovo art. 18 sembra offrire una chiave interpretativa per superare l’apparente conflitto, perché tra i “casi previsti dalla normativa vigente” rientrano anche, ora, i casi in cui la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi.
– L’articolo 25, modificato nella Legge 85/2023 di conversione, afferma che il medico competente, durante la visita medica preventiva o preassuntiva, richiede al lavoratore di presentare una copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata al termine del precedente rapporto di lavoro, valutandone il contenuto per formulare il giudizio di idoneità, a meno che non sia oggettivamente impossibile reperirla. L’articolo 25 stabilisce inoltre che, in caso di impedimento del medico competente per gravi e motivate ragioni, il datore di lavoro deve essere informato per iscritto del nominativo di un sostituto che abbia i requisiti richiesti dall’articolo 38, affinché possa adempiere agli obblighi di legge durante tale periodo.
– L’articolo 21, confermato, stabilisce che i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III e adottare opere provvisionali conformi alle disposizioni del titolo IV.
– L’articolo 37, confermato, prevede che un nuovo Accordo Stato-Regioni, non ancora emanato, disciplinerà il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e il rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei destinatari della stessa. Produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo un malcostume purtroppo non raro in Italia, ma costituisce anche una o più violazioni del codice penale, del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria e ovviamente, dal lato del datore di lavoro, una violazione dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La nuova norma di legge prevede che il (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia strutturato in modo da facilitare agli organi di vigilanza INL e ASL/ATS il monitoraggio e il controllo di falsi attestati di formazione. L’individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all’autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.
– L’articolo 71, confermato, stabilisce che i soggetti privati abilitati che effettuano verifiche sulle attrezzature elencate nell’Allegato VII del Testo Unico acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
– L’articolo 72, confermato, stabilisce che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza per fini di sicurezza. Inoltre, deve conservare una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione l’attrezzatura, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, altra novità significativa che mira a rafforzare l’ obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarsi a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari.
– L’articolo 73, confermato, prevede che il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari, come specificato nell’articolo 71, comma 7, deve ricevere formazione e addestramento specifico per garantire l’uso adeguato e sicuro delle attrezzature. Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature. Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.
Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INAIL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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