ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore
Emergenza caldo estivo rischio danni da calore: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro intensifica i controlli e indica al Datore di Lavoro come tutelare i lavoratori, fare prevenzione ed essere in regola
L’ondata di calore che sta attraversando tutta l’Italia in questi giorni ha indotto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ad integrare le indicazioni per tutelare i lavoratori dai rischi legati ai danni da calore, così da fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori.
ECCO I PUNTI IMPORTANTI DELLA NOTA
– L’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.
Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.
– Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
– Anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
Tra queste, possono richiamarsi quelle esposte nel decalogo INIL-Worklimate (la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione” è disponibile sul sito istituzionale INAIL e reperibile on line al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-inailinps-gestione-rischio-caldo-2022.html), i cui contenuti risultano considerati anche dalla giurisprudenza di merito.
Si segnala, al riguardo, l’ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, con le quali il giudice di merito, stante il generico obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ha ritenuto “che la società convenuta sia tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate” e condanna la stessa “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore… a fornire …un’adeguata formazione e informazione … ” e a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici.
– Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.
-È infine importante tenere conto del fatto che, in relazione al progressivo incremento della digitalizzazione ed ai suoi sviluppi per la riduzione dei rischi professionali e l’introduzione di nuove opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha promosso la Campagna “Ambienti di lavoro sicuri e sani” 2023/257 con lo scopo di sensibilizzare l’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro ma soprattutto in merito alle sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito del quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, e degli obiettivi della strategia digitale europea.
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