
Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro
Come società operante nel campo della Sicurezza sul Lavoro, con l’ausilio dei nostri consulenti e collaboratori specializzati, attraverso piani consulenziali e formativi studiati ad hoc, e tenendo conto dei fabbisogni espressi da clienti, aziende ed Enti Pubblici e Privati, ci preme divulgare e ribadire “la cultura della sicurezza e prevenzione dei rischi”, ovvero il concetto fondamentale che tutti i soggetti aziendali – quindi anche lo stesso lavoratore – devono attivamente cooperare tra di loro ai fini dello sviluppo di un processo sistematico di valutazione dei rischi e dell’organizzazione aziendale della sicurezza.
Quali i miei obblighi? Quali i vantaggi e le opportunità ? A chi rivolgermi?
Queste e molte altre le domande che un Datore di Lavoro spesso si pone.
Ecco perché, credendo fortemente che la sicurezza sul lavoro non è solo un insieme di norme di legge da osservare per evitare sanzioni ma, soprattutto, un bene prezioso di tutti che deve essere tutelato con azioni adeguate messe in atto in primo luogo dal datore di lavoro con la finalità di eliminare i rischi, inviamo e condividiamo una Nota informativa in relazione all’obbligo di Informazione e Formazione dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08, impone al datore di lavoro una serie di obblighi cogenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra questi l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro di cui agli artt. 36 e 37.
L’art.36 sancisce che il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
L’informazione si sostanzia, pertanto, in un processo di trasferimento, dal datore di lavoro al lavoratore, di tutte quelle nozioni che siano necessarie per “identificare” e “gestire” i rischi e deve assicurare al lavoratore non solo una conoscenza dei rischi specifici connessi alla propria mansione, ma anche una consapevolezza generale del ciclo produttivo in cui lo stesso opera, sul presupposto che solo in tal modo egli possa effettuare scelte ed attuare comportamenti che non compromettano la sicurezza propria o altrui.
L’obbligo della Formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo il quale:
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai seguenti punti:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
E, per quanto riguarda la formazione sui rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I, nel comma 3 dello stesso articolo 37 secondo il quale: il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.
In merito poi a quando la suddetta formazione deve essere impartita ai lavoratori il legislatore con il comma 4 dell’articolo 37 ha stabilito che:
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
A ciò si aggiunga che l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, ha specificato che:
“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
Quanto sopra detto vale anche per i lavoratori in prova: il lavoratore in prova è già “lavoratore” e, pertanto, deve essere formato.
ATTENZIONE: La violazione dell’art.18 comma 1, lettera l), che impone al Datore di Lavoro di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37, è sanzionata con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (importi da riconteggiare sulla base delle rivalutazioni annuali).
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