Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 Ottobre: multe, sospensioni, controlli

Dal 15 Ottobre 2021 tutti i lavoratori avranno l’obbligo del Green Pass
SEI UN LAVORATORE PRIVATO?
ECCO TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SUL PROVVEDIMENTO CHE SARÀ IN VIGORE DAL 15 OTTOBRE
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge per l’estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.
Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19. Tale obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni.
CHI CONTROLLA?
I datori di lavoro privati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
– Spetta ai datori di lavoro stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
– La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
– Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
SANZIONI
PER IL DATORE DI LAVORO
La violazione delle disposizioni del nuovo decreto è punita con sanzione amministrativa da €400 a €1000 per i datori di lavoro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.
PER IL DATORE DI LAVORO
Per coloro che sono colti in assenza della Certificazione Verde sul luogo di lavoro, viene prevista la sanzione pecuniaria da €600 a €1500.
Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il nostro sito https://agiservizi.com/ e di contattarci nell’apposita sezione dedicata.
Tag:codiv19, green pass, lavoratori, obbligatorio, sanzioni