Decreto Legge 21 ottobre n.146: rafforzamento delle misure di contrasto al lavoro nero e alle violazioni in materia di sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Sicurezza sul Lavoro: il Decreto Legge 21 ottobre n.146 rafforza le misure di contrasto al lavoro nero e alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Le novità del Decreto Legge 21 ottobre n.146: rafforzamento delle misure di contrasto al lavoro nero e alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Il DL 21 ottobre n. 146 introduce con una serie di misure più restrittive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero, inasprendo notevolmente il regime sanzionatorio. Il provvedimento interviene, in primo luogo, con una serie di modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La principale novità concerne la introduzione di un nuovo testo dell’art. 14 del D.Lgs 81/08 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. In particolare, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, viene conferito all’Ispettorato nazionale del lavoro il potere di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività (I provvedimenti di sospensione posso essere adottati anche dai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro) quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e nello specifico in caso di:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione.
- Mancata formazione ed addestramento.
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il provvedimento di revoca potrà essere revocato da parte dell’amministrazione che lo ha adottato alle seguenti condizioni:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di violazioni nelle in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il pagamento di una somma aggiuntiva.
Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
ULTERIORI NOVITÀ INTRODOTTE
L’estensione delle competenze di coordinamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro nonché il rafforzamento della banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.
Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
Per tutti gli approfondimenti sul nuovo provvedimento consigliamo di contattarci nell’apposita sezione dedicata del nostro sito: www.agiservizi.com