
Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare: fine della fase transitoria per adeguarsi alla nuova normativa
Approfondimento a cura di:
Dott. Agr. Ing. Salvo Latino
Dott.ssa Avv. Denise Cicciarella
La disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, dettata dall’art.62 del decreto-legge n. 1 del 2012, è stata riformata con l’entrata in vigore, il 15 Dicembre 2021, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.198 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, con l’obiettivo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto a queste pratiche.
Preliminarmente vanno inquadrati i principi e gli elementi essenziali dei contratti di cessione che possono essere così riassunti:
- I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;
- devono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare:
- la durata,
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto e le modalità di consegna e di pagamento.
L’obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata.
I termini per il versamento del corrispettivo da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari:
- per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine non può superare i 30 giorni dal termine del periodo di consegna;
- per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i 60 giorni dal termine della consegna.
Vengono, poi, individuate le pratiche commerciali sleali vietate. In particolare, l’art. 4 del D.Lgs 198/2021, sancisce che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:
- a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica:
- il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non puo’ essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica:
- il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui e’ stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- c) l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni.
- d) la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualita’, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;
- e) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
- f) l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purche’ tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
- g) il rifiuto, da parte dell’acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l’acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest’ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreche’ lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al presente decreto;
- h) l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
- i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell’acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all’Autorità di contrasto, come individuata ai sensi del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell’ambito di un’indagine;
- j) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benche’ non risultino negligenze o colpe da parte di quest’ultimo.
Le autorità competenti deputate ai controlli è ICQRF ( Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto ed all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Nell’esercizio delle attività, l’ICQRF può avvalersi dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.
SANZIONI
Dal punto di vista sanzionatorio, il Decreto prevede una serie di specifiche sanzioni in relazione alla norma di cui si accerta la violazione che vanno, salvo che il fatto costituisca reato, da un minimo del 3 per cento del fatturato ad un massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni è aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo.
Le disposizioni del menzionato decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso ovvero il 15.12.2021. Per i contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data è stata dettata una disciplina transitoria per cui gli stessi dovranno essere resi conformi alle nuove disposizioni del decreto entro sei mesi dall’entrata in vigore e, pertanto, entro il 15.06.2022.
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Quanto finora illustrato rappresentato una sintesi dell’intera disciplina della materia. La nostra Agenzia rimane a disposizione per ogni e qualsiasi approfondimento nonché per ogni attività di supporto per la redazione di contratti di vendita e di acquisto conformi alla normativa in generale e ai requisiti di legge previsti nello specifico per i contratti conclusi nell’ambito delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
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