Pubblicato in GUUE L del 23/04/2024 il testo definitivo della Riforma delle Indicazioni Geografiche
Approfondimento a cura di:
Dott. Agr. Salvatore Latino, PhD
Avv. Denise Cicciarella
È’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea del 23/04/25024 il regolamento relativo alle Indicazioni Geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.
l nuovo Regolamento rappresenta un risultato importante rafforzando il ruolo dei Consorzi di tutela e fornendo strumenti più efficaci per uno sviluppo competitivo e sostenibile del settore delle produzioni di qualità con il fine precipuo di rafforzare il quadro legislativo del Sistema delle Indicazioni Geografiche, migliorare l’integrazione sostenibile nella politica europea di qualità e rafforzare la posizione dei produttori di IG nella catena di approvvigionamento alimentare.
GLI OBIETTIVI
Tra gli obiettivi del Regolamento:
– Contribuire a una concorrenza leale e generare valore aggiunto con l’obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo tutta la catena di commercializzazione, al fine di garantire una remunerazione equa per i produttori e la capacità di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti.
– Garantire che i consumatori ricevano informazioni affidabili e la garanzia necessaria circa l’origine, l’autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all’origine geografica o all’ambiente geografico di tali prodotti e possano identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Tra gli elementi di novità del nuovo Regolamento:
– Il rafforzamento del ruolo delle associazioni di produttori, concedendo loro il potere e le responsabilità di gestire le loro indicazioni, anche per rappresentare i loro membri nelle reti di controllo della proprietà intellettuale.
– Le Indicazioni Geografiche godranno di maggiore protezione anche su internet, nei nomi di dominio che contengono indicazioni geografiche.
– Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti per integrare il regolamento stabilendo disposizioni che affidano all’EUIPO, il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda concernente un’indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell’indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all’indicazione geografica in questione.
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ITALIANA DI SETTORE
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento comporterà l’apertura di una fase legislativa e amministrativa volta ad adeguare la normativa italiana di settore in modo tale che il sistema italiano possa mettere in campo strumenti efficaci e adeguati al fine di favorire la crescita e l’affermazione delle filiere e dei Consorzi di tutela, anche in ottica della nuova competizione globale.
Sarà necessario, quindi, intervenire legislativamente per la semplificazione delle procedure amministrative, in particolare delle tempistiche per l’esame delle richieste di registrazione e modifica dei disciplinari.
Con la possibilità per gli Stati membri di stabilire specifiche norme procedurali per l’utilizzo del nome della IG nei prodotti trasformati, prevista dall’art. 28, sarà necessaria l’adozione di un decreto legislativo che preveda lo specifico sistema di autorizzazione circa l’utilizzo del nome della IG con i relativi requisiti previsti dal nuovo Regolamento e l’aggiornamento del sistema sanzionatorio, oggi disciplinato dal d.lgs. 297/04.
Inoltre l’obbligo di indicare il nome del produttore sull’etichetta dei prodotti IG nello stesso campo visivo dell’Indicazione Geografica, stabilito dall’art. 37, è un importante novità per le filiere in ottica trasparenza. Pertanto, è necessario che il Ministero adotti un apposito Decreto che definisca in modo chiaro l’applicazione di tale norma, individuando inoltre il regime sanzionatorio in caso di inosservanza della stessa. Il Regolamento stabilisce la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali sulle indicazioni e i regimi facoltativi di qualità che non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento. Il Masaf, pertanto, dovrà adottare un Decreto Ministeriale che definisca i confini delle indicazioni facoltative di qualità e il rapporto con le norme UE sulle DOP IGP.
DI SEGUITO PUOI LEGGERE E SCARICARE IL REGOLAMENTO COMPLETO
La nostra Agenzia rimane a disposizione per ogni e qualsiasi approfondimento sulla normativa in generale
Sapremo consigliarti i nostri migliori consulenti per ogni ulteriore chiarimento sull’argomento.
METTITI IN CONTATTO CON NOI!
Contatta i numeri della nostra Agenzia:
Via Isonzo, 35 – 96019 Rosolini (SR)
Tel.: 0931 857933
Cell: +39 370 132 9410
Email: agiservizirosolini@gmail.com